Manovra d’estate convertita con tante novità e qualche scampato pericolo
Di Renato Cavalli
Con la Legge 133 del 6 Agosto 2008 (pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale s.o. al n. 195 del 21-8-2008, è stato convertito, con numerosissime modificazioni il DL 112 del 25 giugno 2008 “«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». “, conosciuto come Manovra d’Estate.
Si tratta di un provvedimento molto lungo e complesso (83 articoli che con i bis arrivano a 90) più il lunghissimo allegato dei provvedimenti abrogati che alla fine sono diventati qualche centinaio in meno, perché ci si è accorti che nella foga “taglia leggi” del Ministro Calderoli, era stato considerato come superato e privo di ulteriori effetti qualche centinaio di provvedimenti che invece sono ancora operativi.
Si sa, la fretta è cattiva consigliera, anche quando si hanno le migliori intenzioni. Quando poi l’intenzione, un po’ meno nobile, è di dimostrare un efficientismo ideologico o di scatenare crociate contro la Pubblica Amministrazione, i danni ella fretta e dell’approssimazione possono essere non indifferenti, come dimostra il fatto che alcuni articoli del decreto siano stati poi cancellati o riscritti quasi integralmente.
Il caso più eclatante è stato quello del trasferimento delle verifiche metriche dalle Camere di Commercio ai Comuni, clamorosamente annullato (per fortuna), su unanime richiesta sia di ANCI che di UNIONCAMERE.
Una disamina completa del provvedimento sarebbe troppo lunga ed impegnativa, e toccherebbe argomenti di scarso interesse per gran parte dei nostri lettori. Come al solito ci limitiamo a parlare di temi che riguardano prevalentemente i Commercio, i Comuni e le Cooperative , qualche accenno ad argomenti che riguardano la generalità dei cittadini.
Abbiamo messo sul sito una piccola giuda alla Manovra, che riporta l’indice generale ed un elenco alfabetico degli argomenti che riteniamo di maggiore interesse per i nostri lettori, con un piccolo commento per ognuno e l’indicazione dell’articolo di riferimento.
Nel numero 97 di Prassitele. troverete anche alcuni articoletti sul determinati contenuti del decreto di particolare interesse.
Diamo ora uno sguardo generale al provvedimento, che contiene luci ed ombre (a mio parere più ombre).
Innanzitutto, trattandosi di un provvedimento quadro, in gran parte non è immediatamente operativo, ma richiede degli ulteriori provvedimenti attuativi (oltre un centinai, stima Il Sole 24 Ore), di cui finora è stato emanato solo quello sul cosidetto libro unico del lavoro. L’auspicio è che tali provvedimenti vengano fatti con la dovuta attenzione e ponderazione, evitando gli errori di improvvisazione contenuti nel testo della manovra.
Una cosa che ritengo particolarmente negativa è che molte delle scelte della manovra siano destinate a ridurre la qualità della regolamentazione rispetto alla normativa precedente, anche se spesso con la scusa di volere invece migliorare alcune norme. Esempi: la proroga dell’entrata in vigore della class-action, l’abolizione dell’obbligo di certificazione degli impianti e delle prestazioni energetiche nelle compravendite di alloggi, l’eliminazione del conto corrente “dedicato” per i professionisti, il ritorno ai vecchi limiti per l’uso di contanti e assegni non trasferibili, la riduzione dei controlli sule aziende soggette a certificazioni, ecc.
Alcune di queste norme potranno costituire anche una semplificazioni, ma la semplicità non è tutto, e non sempre è un valore, quando oltre che rendere più semplice la vita ai cittadini onesti la semplifica anche ad evasori fiscali, riciclatori ecc. Fino ad ieri, eravamo ufficialmente in guerra con l’evasione fiscale, anche se questo poteva avere qualche costo per i cittadini onesti, che certamente era disposti a sopportarli. Ora sembra che si sia stabilita una tregua, e non certo a vantaggio di chi compie fino in fondo i suoi doveri di contribuente.
Si dice che il meglio uccide il bene.
Le nuove norme migliorative arriveranno (quando ?). Ma nel frattempo era così necessario disfare provvedimenti che funzionavano ?.
Altro problema è la scure fiscale che si abbatte sugli enti locali, a cui ancora una volta vengono sottratte risorse e possibilità operative, in una logica di evidente avversione e tutto ciò che non è azienda privata (enti locali, cooperative, ecc.). E’ un errore che purtroppo pagheremo nel tempo.
L’INDICE DEL DECRETO LEGGE CONVERTITO( torna su)
Titolo I FINALITA' E AMBITI DI INTERVENTO
Art. 1. Finalità e ambito di intervento
Titolo II SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I Innovazione
Art. 2. Banda larga
Art. 3. Start up
Art. 4. Strumenti innovativi di investimento
Capo II Impresa
Art. 5. Sorveglianza dei prezzi
Art. 6. Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
Art. 6-bis. (( Distretti produttivi e reti di imprese ))
Art. 6-ter. (( Banca del Mezzogiorno ))
Art. 6-quater.(( Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate ))
Art. 6-quinquies. (( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ))
Art. 6-sexies. (Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria)
Capo III Energia
Art. 7. Strategia energetica nazionale
Art. 8. Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
Art. 9. Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
Art. 10. Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
Capo IV Casa e infrastrutture
Art. 11. (( Piano Casa ))
Art. 12. Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
Art. 13. Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
Art. 14. Expo Milano 2015
Art. 14-bis. (( Infrastrutture militari ))
Capo V Istruzione e ricerca
Art. 15. Costo dei libri scolastici
Art. 16. Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
Art. 17. Progetti di ricerca di eccellenza
Capo VI Liberalizzazioni e deregolazione
Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche
Art. 19. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
Art. 20. Disposizioni in materia contributiva
Art. 21. Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 22.Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
Art. 23. Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
Art. 23-bis. (( Servizi pubblici locali di rilevanza economica ))
Capo VII Semplificazioni
Art. 24. Taglia-leggi
Art. 25. Taglia-oneri amministrativi
Art. 26. (( Taglia-enti ))
Art. 27. Taglia-carta
Art. 28. Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali
Art. 29. Trattamento dei dati personali
Art. 30. Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione
Art. 31. Durata e rinnovo della carta d'identità
Art. 32. Strumenti di pagamento
Art. 33. Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori
Art. 34. Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione(( (Soppresso) ))
Art. 35. Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici
Art. 36. Class action. (( Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie ))
Art. 37. Certificazioni e prestazioni sanitarie
Art. 38. Impresa in un giorno
Art. 39. Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
Art. 40 Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
Art. 41. Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
Art. 42. Accesso agli elenchi dei contribuenti
Art. 43. Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa
Art. 44. Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria
Art. 45. Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della (( Commissione tecnica per la finanza pubblica. ))
Capo VIII Piano industriale della pubblica amministrazione
Art. 46. Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione
Art. 46-bis. (( Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali ))
Art. 47. Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Art. 48. Risparmio energetico
Art. 49. Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
Capo IX Giustizia
Art. 50. Cancellazione della causa dal ruolo
Art. 51. Comunicazioni e notificazioni per via telematica
Art. 52. Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
Art. 53. Razionalizzazione del processo del lavoro
Art. 54. Accelerazione del processo amministrativo
Art. 55. Accelerazione del contenzioso tributario
Art. 56. Disposizioni transitorie
Capo X Privatizzazioni
Art. 57. Servizi di cabotaggio
Art. 58. Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
Art. 59. Finmeccanica S.p.A.
Titolo III STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I Bilancio dello stato
Art. 60. Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
Art. 61. (( Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ))
Art. 62. Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e )) dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
Art. 63. Esigenze prioritarie
Art. 63-bis. Cinque per mille
Capo II Contenimento della spesa per il pubblico impiego
Art. 64. Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
Art. 65. Forze armate
Art. 66. Turn over
Art. 67. Norme in materia di contrattazione integrativa
Art. 68. Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture
Art. 69. (( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali ))
Art. 70. Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio
Art. 71. Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Art. 72. Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo
Art. 73. Part time
Art. 74. Riduzione degli assetti organizzativi
Art. 75. Autorità indipendenti (( Soppresso )).
Art. 76. Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio
Capo III Patto di stabilità interno
Art. 77. Patto di stabilità interno
Art. 77-bis. (( Patto di stabilità interno per gli enti locali ))
Art. 77-ter. (( Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome ))
Art. 77-quater. (( Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa ))
Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
Capo IV Spesa sanitaria e per invalidità
Art. 79. Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
Art. 80. Piano straordinario di verifica delle invalidità civili
Titolo IV PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I Misure fiscali perequazione tributaria
Art. 81. Settori petrolifero e del gas
Art. 82. Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari «familiari» e cooperative
Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
Art. 83-bis. (( Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ))
Titolo V DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 84. Copertura finanziaria
Art. 85. Entrata in vigore
LA MANOVRA IN PILLOLE ( torna su)
Adempimenti formali nel rapporto di lavoro (ART. 39 e 40).
Semplificati gli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. Prevista l'istituzione del libro unico del lavoro, che sostituirà i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente tenere ai sensi della normativa precedente, in particolare il libro matricola e il libro paga. Disposizioni in materia di tenuta dei libri e dei documenti del personale dipendente. Modificata la disciplina delle informazioni e comunicazioni che i datori di lavoro sono tenuti a fornire ai lavoratori all'atto dell'assunzione. Modifiche in materia di organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Modifiche alla disciplina di comunicazione e di collocamento in caso di assunzione di disabili. Norme sull'instaurazione e la cessazione del rapporto di lavoro della gente di mare.
Apprendistato (ART. 23).
Rivista la disciplina dell'apprendistato. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, stabilita nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, non può essere superiore a sei anni. Eliminato il limite minimo di durata di due anni, previsto dalla disciplina precedente. Le parti possono determinare una durata anche inferiore, se funzionale alle esigenze del settore o alle caratteristiche del percorso formativo. Nell'apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari o di alta formazione possono essere assunti per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, nonché per la specializzazione tecnica superiore, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. La regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Assegni, contanti e conti correnti (ART. 32).
Riportata da 5mila a 12.500 euro la soglia massima per l'utilizzo del contante e degli assegni "liberi" (senza la clausola di non trasferibilità). Soppressa la disposizione che prevedeva, per ciascuna girata, l'apposizione del codice fiscale del girante. Resta invece l'obbligo di pagare l'imposta di 1,50 euro per ogni assegno circolare o postale rilasciato in forma libera. Cancellata la cosiddetta tracciabilità dei professionisti con la soppressione dell'obbligo per i lavoratori autonomi e i professionisti di tenere un conto corrente bancario o postale per l'esercizio dell'attività professionale.
Assenze per malattia e permessi retribuiti nella Pubblica amministrazione (ART. 71).
Nuova disciplina relativa ai periodi di assenza per malattia e di permesso retribuito per i dipendenti pubblici. Corresponsione ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, del solo trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Più rigorosa l'attività di controllo dell'assenza: obbligo, se l’assenza per malattia è protratta per oltre dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, di ricorrere esclusivamente a una struttura sanitaria pubblica per il rilascio della certificazione medica. Controllo della sussistenza della malattia da parte dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di assenza di un solo giorno. Nuove fasce di reperibilità per il lavoratore: dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. Non assimilazione delle assenze per malattia alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa, ad eccezione delle assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze per permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 53/2000, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 104/1992.
Assetti organizzativi della Pubblica amministrazione (ART. 74).
Tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali dovranno ridimensionare, entro il 30 novembre 2008 gli assetti organizzativi esistenti in base a principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. Riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali. Alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Attrazione degli investimenti e sviluppo d'impresa (ART. 43).
Interventi in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Prevista l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del ministro dello Sviluppo economico, per stabilire criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi a essi complementari e funzionali. Il decreto sarà adottato di concerto con i ministri dell'Economia e delle Politiche agricole per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura e con il ministro per la Semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali, in cui affluiscono le risorse ordinarie disponibili già assegnate al dicastero in forza di Piani pluriennali di intervento e delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 e in coerenza con le priorità individuate. Per l'utilizzo del Fondo il ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti. Proroga al 31 dicembre 2009 il termine per il completamento delle iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40% degli investimenti ammessi
Autotrasporto (ART. 83-bis, commi da 1 a 16 e da 23 a 31).
Disposizioni per l'adeguamento automatico del corrispettivo del servizio di trasporto all'incremento del costo del gasolio intervenuto dal momento della conclusione del contratto a quello del pagamento del corrispettivo; viene fissato in 30 giorni il termine di pagamento delle fatture, dalla data di emissione delle fatture stesse. Le disposizioni hanno decorrenza dal 1° luglio 2008 e saranno soggette a verifica d'impatto sul mercato dopo un anno. Disciplinato il Fondo per la prosecuzione delle misure di sostegno per l'autotrasporto, determinando le modalità di erogazione della quota parte finalizzata: alla formazione professionale degli addetti al settore dell'autotrasporto; ai processi di aggregazione imprenditoriale; alle retribuzioni corrisposte per le prestazioni straordinarie ed alle trasferte. Infine, è confermata la destinazione di risorse per il ricambio dei veicoli pesanti con nuovi meno inquinanti. Disposizioni sull'utilizzo del fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto diretti a ridurre i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto merci.
Banda larga (ART. 2).
Norme per agevolare i lavori di infrastrutturazione nel settore delle comunicazioni elettroniche. Si prevede che l'installazione di reti e impianti in fibra ottica siano realizzabili con la procedura della Denuncia di Inizio Attività (Dia). L'operatore della comunicazione può utilizzare senza oneri le infrastrutture civili esistenti, se di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica. Se dall'esecuzione dell'opera possano derivare pregiudizi alle infrastrutture interessate, le parti concordano un equo indennizzo, senza ritardi nella prosecuzione dei lavori. Le infrastrutture destinate alle comunicazioni in fibra ottica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria.
Carta d'identità (ART. 31).
Prolungata da 5 a 10 anni il periodo di validità della carta d'identità. L'estensione della durata riguarda anche le carte di identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto in esame. I comuni debbono informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo. Le carte d'identità, dal 1° gennaio 2010, debbono essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali.
Certificazioni e prestazioni sanitarie (ART. 37, comma 1).
Demandata a un decreto del ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni- province autonome-città e autonomie locali, l'individuazione delle norme da abrogare, per ridurre gli adempimenti formali, a carico di cittadini ed imprese, in materia di pratiche sanitarie, "ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro".
Class action (ART. 36, comma 1).
Rinviata al 1° gennaio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. La proroga è motivata con la necessità della messa a punto di strumenti normativi adatti a estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.
Collaborazioni e consulenze nella P.A. (ART. 46).
Precisati i requisiti che costituiscono presupposto di legittimità per l'affidamento dell'incarico: la particolare e comprovata specializzazione non deve essere necessariamente di natura universitaria. Deroghe al requisito della formazione universitaria per professionisti iscritti in ordini e albi e soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali. Norme più stringenti per il conferimento di incarichi esterni. Prevista una disciplina sanzionatoria per l'illegittima stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Collocamento a riposo dei dipendenti pubblici (ART. 72).
Disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. Introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni. Facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di restare in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in relazione a determinati parametri soggettivi e oggettivi. Possibilità per le amministrazioni di risolvere, con un preavviso di almeno 6 mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente che abbia conseguito l'anzianità massima contributiva di 40 anni.
Contratti occasionali di tipo accessorio (ART. 22).
Modificata la disciplina delle prestazioni occasionali di tipo accessorio allo scopo di semplificarne il regime giuridico e di ampliarne l'ambito di applicazione. Semplificata la tipologia di prestazioni di lavoro accessorio, confermandone l'utilizzo per attività di natura occasionale rese a favore dell'impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi, ovvero nell'ambito di lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, dell'insegnamento privato supplementare, di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, di attività agricole a carattere stagionale - riguardo a queste ultime, la norma fino ad ora vigente faceva riferimento, invece, solo all'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario. La norma amplia le tipologie di lavoro accessorio, includendovi: le attività lavorative rese nei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (in tal modo, viene ripresa l'idea dei tirocini estivi); le attività lavorative rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica. Rientrano nell'istituto in esame le attività agricole a carattere stagionale se svolte da pensionati, o da giovani rientranti nella fattispecie sopra menzionata, o se svolte in favore dei produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7mila euro.
Controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione (ART. 30).
Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, nel rispetto della normativa comunitaria. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno a oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.
Cooperative (ART. 82, comma 27).
Elevata dal 12,50% al 20% la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e dai loro consorzi ai soci persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, in relazione ad alcune tipologie di prestiti (ossia i prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del Dpr 601/1073).
Cooperative a mutualità prevalente (ART. 82, commi 25 e 26).
Obbligo per le società cooperative a mutualità prevalente a destinare il 5% dell'utile annuale netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal provvedimento in esame.
Cooperative di consumo e consorzi (ART. 82, commi 28 e 29).
Elevata dal 30 al 55% la quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili che, per legge, concorre alla formazione del reddito imponibile delle cooperative di consumo e dei loro consorzi.
Cumulo fra pensione e redditi di lavoro (ART. 19).
Dal 1° gennaio 2009 integrale cumulabilità delle pensioni di anzianità con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Riforma della disciplina relativa al cumulo tra pensione e reddito da lavoro nel caso di pensione calcolata con il sistema contributivo, uniformandola a quella prevista nel regime retributivo e misto, in considerazione dell'uniformità dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in tutti e tre i regimi.
Derivati (ART. 62).
Contenimento dell'uso degli strumenti derivati. La norma vieta alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali: la stipula di contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, fino a una nuova regolamentazione governativa; il ricorso all'indebitamento attraverso contratti che non prevedano modalità di rimborso con rate di ammortamento comprensive di capitale e interessi; l'emissione di titoli con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza.
Distretti produttivi e reti di impresa (ART. 6-bis).
Le disposizioni sui distretti produttivi, introdotte dalla Finanziaria 2006 sono estese alle "catene di fornitura", le cui caratteristiche saranno definite da un decreto del ministro dello Sviluppo economico.
Enti cooperativi (ART. 82, comma 29-bis).
Il maxiemendamento del Senato ha cancellato il comma 29-bis che prevedeva l'esclusione dalla revisione necessaria per certificare il possesso dei requisiti mutualistici dei soli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, che abbiano un volume d'affari superiore a un milione di euro. Per tutte le cooperative, tornano revisioni e controlli degli enti di categoria.
Fondi di investimento immobiliari familiari (ART. 82, commi da 17 a 22).
Modifiche alla disciplina fiscale dei fondi di investimento immobiliare: istituzione di una imposta patrimoniale in misura pari all'1% sui fondi comuni di investimento immobiliari c.d. familiari; aumento dal 12,50% al 20% dell'aliquota della ritenuta fiscale sui proventi corrisposti da qualunque tipologia di fondo comune di investimento immobiliare; attribuzione della qualifica di residente in Italia, salvo prova contraria, alle società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliari chiusi e siano controllati, direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ART. 63, comma 10 e articolo 81, comma 38-ter).
Incremento delle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica: 500 milioni di euro per l'anno 2008; 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 (ART. 63). La dotazione viene incrementata di 168 milioni per il 2008, 267,3 milioni per il 2009, 71,7 milioni di euro per il 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dal 2011.
Gazzetta Ufficiale (ART. 27).
Nell'ambito delle misure taglia-carta nelle pubbliche amministrazioni l'abbonamento in formato cartaceo della Gazzetta Ufficiale, per molti soggetti appartenenti agli organi costituzionali, alle amministrazioni o enti pubblici o locali, sarà sostituito da un abbonamento telematico.
Impresa in un giorno (ART. 38).
Semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (Dpr 447/1998).
Impronte digitali (ART. 31).
Le carte d'identità, dal 1° gennaio 2010, dovranno essere munite, oltre che della fotografia, anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Ai comuni l'obbligo di informare i titolari della carta di identità della data di scadenza della stessa ai fini del rinnovo.
Installazione degli impianti all'interno degli edifici (ART. 35).
Prevista la semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici. La semplificazione è rimessa a uno o più decreti ministeriali da adottare entro il 31 dicembre 2008.
Iva sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione (ART. 83, commi da 29-bis a 28-quinquies).
Soppressa la limitazione al diritto di detrazione dell'Iva prevista per i servizi alberghieri e di ristorazione. L’Iva sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande diviene detraibile. La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008. Introdotta una deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, nella misura del 75%, delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, nell'ambito delle disposizioni del Tuir che disciplinano la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo. La norma si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (cioè dal 2009 per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).
Part time (ART. 73).
Modifiche alla disciplina del lavoro a tempo parziale presso le pubbliche amministrazioni di cui alla legge 662/1996. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non sarà più automatica, ma potrà essere concessa discrezionalmente in base alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici.
Patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali (ART. 58).
Regioni, province, comuni e altri enti locali devono predisporre un "Piano delle Alienazioni e valorizzazioni immobiliari" individuando, con delibera dell'esecutivo, i singoli beni immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali che ricadono nel territorio di propria competenza. La finalità della norma è di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni ed enti locali.
Patrimonio residenziale pubblico e sviluppo del territorio (ART. 13).
Accordi tra il ministro delle Infrastrutture e quello per i rapporti con le regioni per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprietà degli Iacp (Istituti autonomi per le case popolari). Istituito un fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa da parte di coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La dotazione del Fondo è di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 640/1954 per l'eliminazione delle abitazioni malsane, non ancora trasferiti ai comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le norme dettate dalla legge 560/1993 in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Istituzione, presso il ministero dell'Economia di un Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2010-2011.
Piano casa (ART. 11).
Avvio di un piano nazionale di edilizia abitativa demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera Cipe, su proposta del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Destinatari dell'intervento i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito; le giovani coppie a basso reddito; gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; gli studenti fuori sede; i soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio; altri soggetti in possesso dei requisiti (ART. 1 della legge 9/2007); gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 nella regione. Prevista la costruzione di nuovi alloggi e il recupero del patrimonio abitativo esistente.
Prezzi (ART. 5).
Modificata la normativa in materia di sorveglianza sui prezzi. Ridefinizione delle funzioni di Mister Prezzi: possibilità per il Garante per la sorveglianza dei prezzi di svolgere indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche con l'ausilio della Gdf; possibilità di convocare imprese e associazioni di categoria per verificare i livelli dei prezzi di beni e servizi di largo consumo. Ridefinite le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell'attività del Garante.
Processo amministrativo (ART. 54).
Norme per l'accelerazione del processo amministrativo con le seguenti finalità: prevedere la perenzione dei ricorsi amministrativi ultraquinquennali; subordinare alla presentazione di un'istanza di urgenza la proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, modificare la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la previsione che voleva le 6 sezioni del Consiglio ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Spetterà al Presidente del Consiglio di Stato indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali, oltre a designare i componenti dell'Adunanza plenaria.
Distribuzione dei carburanti (ART. 83-bis, commi da 17 a 22).
Quasi liberalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti. Vietata la subordinazione dell'attività di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti alla chiusura di impianti esistenti e al rispetto di vincoli relativi a contingentamenti numerici, distanza minima tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali, o concernenti limitazioni od obblighi relativamente all'offerta di attività e servizi integrativi nello stesso impianto o nella medesima area, con il fine di garantire la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di tutela della concorrenza e di corretto e uniforme funzionamento del mercato.
Riduzione della spesa (ART. 61, commi da 1 a 18).
Prevista la riduzione del 30% rispetto all'ammontare alla data del 30 giugno 2008 delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali. Sospensione fino al 2011 della possibilità di incrementare indennità e gettoni. Riduzione dei contributi ordinari del ministero dell'Interno agli enti locali a decorrere dal 2009: 200 milioni di euro annui per i comuni e 50 milioni per le province. Per i nuovi incarichi (o per i rinnovi) riduzione del trattamento economico complessivo nella misura del 20% rispetto all'importo spettante alla data del 30 giugno 2008 per direttori generali, direttori sanitari, direttori amministrativi, componenti dei collegi sindacali di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti zooprofilattici sperimentali. Raffica di riduzioni delle spese.
Servizi pubblici locali di rilevanza economica (ART. 23-bis).
Nuove disposizioni per il settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Previsto il principio della gara, ma anche le situazioni in deroga, che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato". Prevista una delegificazione del settore.
Start up (ART. 3).
Ampliato l'ambito di esenzione dalle imposte dirette delle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nonché dagli enti e associazioni non commerciali.
Sterilizzazione Iva sugli aumenti petroliferi (ART. 9).
Intervento sulla disciplina riguardante la "sterilizzazione" fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio. Si rende automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi. Si precisa che l'incremento medio dei prezzi rilevati deve essere non inferiore al 2% esclusivamente rispetto al valore indicato nel Dpef. Disposizioni per fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi.
Strumenti innovativi di investimento (ART. 4).
Costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive a elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei e internazionali).
Strumenti metrici (Art. 34 – Abrogato)
Il testo originale prevedeva il passaggio dalle Camere di Commercio ai Comuni delle competenze sulle verifiche degli strumenti metrici. In accoglimento di emendamenti presentati da ANCI e da UNIONCAMERA l’articolo è fortunatamente stato abrogato.
Taglia-carta (ART. 27).
Dal 1° gennaio 2009, la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte e all'interno delle amministrazioni pubbliche, viene sostituita da documenti informatici.
Taglia-enti (ART. 26).
Nuova procedura per giungere alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare il più recente, quello introdotto dalla Finanziaria per il 2008. Soppressione ipso iure degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità e degli enti pubblici non economici per i quali, alla data del 31 dicembre 2008, non siano stati emanati i regolamenti di riordino. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante o, in caso di una pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare di maggiori competenze. Soppressione dell'Unità di monitoraggio istituita dalla Finanziaria per il 2007, con il compito di provvedere alla verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali e di accertare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di misure premiali.
Taglia-oneri amministrativi (ART. 25).
Piano di riduzione nei ministeri degli oneri amministrativi. I piani elaborati dai singoli ministri confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione. Entro il 30 settembre 2012 il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione contenenti interventi normativi per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei diversi settori
Taglia-leggi (ART. 24).
Abrogazione di 3.370 atti normativi di rango primario, riportati nell'allegato A al decreto-legge. Dagli iniziali 3.574 provvedimenti previsti si è scesi di 204 eliminando le duplicazioni (118), gli atti normativi i cui effetti non erano esauriti, comprese le norme di attuazione dello Statuto della Regione Sicilia. Per molti provvedimenti, 929, è stato corretto il titolo, mentre in altri è stato modificata la data, il numero o la tipologia originariamente errata. Le abrogazioni decorrono dal centottottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (originale).
|