Prassicoop offre a tutti i comuni della Lombardi un servizio gratuito per calcolare la possibile disponibilità di nuove edicole esclusive. Clicca a lato su Richiesta di servizio per avere via email il conteggio delle disponibilità e, se interessati, un preventivo per la formulazione del piano.
La Regione Lombardia è stata fra le prime ad emanare una regolamentazione organica delle disposizioni della Legge 108/99 sulla diffusione dei quotidiani e periodici. Lo strumento utilizzato è stato una delibera consiliare di indirizzi, e quindi un atto amministrativo e non legislativo. La logica è stata di tipo federalista, anche se non in senso assoluto. Si è scelto di attenersi in maniera non rigida alla normativa nazionale, accettando in gran parte le prescrizioni di livello legislativo, ma interpretando in maniera abbastanza “libera” le indicazioni della circolare Ministeriale del 28/12/01. La stessa denominazione di “indicazioni” e non di “prescrizioni” data al documento è indice della volontà di lasciare un vasto margine di autonomia ai comuni, ai quali si forniscono delle indicazioni abbastanza generiche, tese a fissare alcuni obbiettivi generali, che si possono ricondurre ad una limitazione alla crescita della rete distributiva, legata principalmente alla copertura dei vuoti di servizio rispetto all’entità della popolazione. Ovviamente questa impostazione “mediamente” restrittiva è stata il frutto di un compromesso tra alcune tendenze politiche favorevoli ad un blocco pressoché totale e le istanze di maggiore liberalizzazione ed adattabilità alle componenti anche non residenziali dello sviluppo portate avanti dai Comuni tramite ANCI, esigenze che sono state accettate con atteggiamento abbastanza aperto delle associazioni di categoria e conseguentemente recepite dalla Regione. Il risultato è stato un sistema che pur ponendo limiti abbastanza pesanti all’apertura di nuovi punti di distribuzione di giornali e riviste, può lasciare ai comuni un certo margine, seppure abbastanza limitato, di discrezionalità sui limiti da porre allo sviluppo del settore. Il provvedimento regionale è la Delibera di Consiglio Regionale n° 549 del 10/07/2002 “Indicazioni Regionali in Attuazione del D.Lgs 24/04/01 n° 170 Concernenti il Riordino del sistema di Diffusione della Stampa Quotidiana e Periodica, a norma dell’Art. 3 della Legge 13/4/99 n° 108”.
TIPI DI ATTIVITA’
L’art. 1, al comma 3, definisce, precisando le indicazioni della legge nazionale, le due tipologie fondamentali di esercizi :
Punti di vendita esclusivi: caratterizzati dalle seguenti peculiarità: · sono tenuti a vendere sia quotidiani che periodici (e quindi non possono autolimitarsi ad una sola delle due tipologie) · sono autorizzati, d’ora in poi, in base alle previsioni del piano comunale di localizzazione · sono stati precedentemente autorizzati in base all’art. 14 della Legge 416/81 Punti di vendita non esclusivi: aventi le seguenti caratteristiche: · sono autorizzati, in aggiunta alla vendita di altre merci, a commercializzare solo i quotidiani o solo i periodici · debbono rientrare nelle tipologie di esercizi indicate dall’Art. 2, comma 3, del Dlgs 170/01 Rientrano nella categoria dei punti di vendita non esclusivi gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’Art. 1 della Legge 108/99, vendendo quotidiani, periodici o entrambi e che, al termine della sperimentazione, hanno ottenuto, su loro richiesta, l’autorizzazione alla vendita prima dell’entrata in vigore del DLgs. 170/01, nonché quelli che hanno effettuato la sperimentazione ma non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione. Al di là degli aspetti nominalistici, la differenza tra l’attività esclusiva e quella non esclusiva non sta nel fatto dell’essere svolta o meno unitamente alla vendita di altri generi, ma nell’essere tenuti alla vendita sia dei quotidiani che dei periodici oppure nell’effettuare una vendita limitata ad una sola delle due categorie. Il concetto di esclusività va di fatto letto come specializzazione o/prevalenza. L’esercizio esclusivo deve peraltro garantire un servizio il più completo possibile e su un arco orario il più vasto possibile, ai sensi dell’accordo nazionale tra la Federazione della stampa e gli edicolanti. L’autorizzazione esclusiva non esclude il fatto che l’attività possa venire svolta in abbinamento alla vendita di altri generi. L’Art. 2 prevede infatti al comma 2 che le rivendite esclusive possono dedicare fino al 30% della superficie autorizzata alla vendita di pastigliaggi e/o di articoli non alimentari diversi dai prodotti editoriali. Va fatto notare che questa norma contiene un primo scostamento in senso “federalista” dalla norma del decreto Bersani sulla validità delle autorizzazioni per tutti gli alimenti in blocco. Si pone il dubbio se la vendita dei pastigliaggi richieda o meno requisiti professionali prescritti dall’Art. 5 del DLgs 114/98 per gli alimentari. I criteri regionale non dicono nulla in proposito, ma il nostro parere è che tali requisiti non siano necessari, in quanto la vendita non richiede il rilascio di una specifica autorizzazione. Tale opinione è condivisa dalla Regione, che si è espressa in tal senso rispondendo al quesito di un comune. Al comma 3, invece, si prevede che l’attività in forma esclusiva debba essere svolta in locali separati da quelli utilizzati per altre attività commerciali o di servizio contigue, salvo che per le attività già in essere e per i comuni turistici. L’attività non esclusiva è invece caratterizzata dalla sua limitazione ai soli quotidiani o ai soli periodici. In questo caso la Regione si è adeguata all’interpretazione del Ministero, che a nostro avviso è parecchio discutibile e non corrispondente allo spirito della legge. Questa interpretazione restrittiva è parzialmente temperata dal fatto che si riconosce il diritto ai soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione, di ottenere, su richiesta, entrambe le autorizzazioni se hanno venduto sia quotidiani che periodici. La dicitura utilizzata nel provvedimento, “rilascio di entrambe le autorizzazioni” e non “validità dell’autorizzazione sia per i quotidiani che per i periodici” apre la strada ad una interpretazione estensiva, che la legge non esclude formalmente, cioè quella di rilasciare, anche in seguito, allo stesso soggetto sia l’autorizzazione non esclusiva per i periodici che quella per i quotidiani, alle eventuali condizioni che i comuni potranno fissare nei propri criteri. Le normative regionali hanno completamente glissato sull’ultima tipologia prevista dalla legge nazionale (D.Lgs 170/01, Art.2, c:4f), cioè quella negli “esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alle riviste di identica specializzazione”. A questo proposito riteniamo che questa tipologia possa essere ricondotta alle rivendita non esclusive, prevedendola espressamente all’interno dei criteri di rilascio
AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO
L’autorizzazione comunale, che può essere permanente o stagionale, è richiesta sia per le attività esclusive che per quelle non esclusive. Non è invece richiesta per i luoghi particolari di vendita previsti dall’Art. 3 del DLgs 170/01. L’ottenimento delle autorizzazioni richiede il possesso dei requisiti morali di cui all’Art. 5 del decreto Bersani, nonché la dichiarazione di ottemperare alle disposizioni di cui all’Art. 1, comma 1, lett. bis.), n° 4, 5, 6, e 7 della Legge 108/99. Per le attività esclusive è richiesto il rispetto delle disposizioni del piano commerciale di localizzazione, mentre per quelle non esclusive vanno rispettati i criteri deliberati dal comune ai sensi dell’Art. 6, comma 2 del DLgs 170/01 Il controverso problema del presunto diritto ad ottenere l’autorizzazione non esclusiva anche da parte di coloro che, pur avendo richiesto di partecipare alla sperimentazione, non l’hanno di fatto effettuata, è stato risolto riservando a tali soggetti semplicemente un diritto di priorità nell’ottenimento dell’autorizzazione (anche in deroga ai criteri commerciali o in loro assenza) qualora la richiedano entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Delibera Regionale. Si tratta di una scelta “equilibrata”, che non recepisce la Circolare Ministeriale del 28/12/01 (pesantemente contestata dalla maggior parte delle Regioni), ma non chiude del tutto la porta ad un “secondo appello” per gli esclusi. La norma in pratica servirà solo alle aziende di grande distribuzione che avevano chiesto la sperimentazione ed avevano ricevuto un rifiuto in virtù di una interpretazione letterale della legge 108/99 (interpretazione peraltro poi rinnegata dal Governo). Per chi invece non aveva effettuato la sperimentazione perché i distributori avevano ritenuto antieconomico rifornirli la prova d’appello è inutile, perché avrebbero di certo ricevuto un nuovo rifiuto dei distributori. Il mantenimento a tempo indeterminato di un diritto non esercitato avrebbe creato una situazione di mancanza di certezza del diritto nella applicazione dei criteri comunali, e per quanto la scelta della Regione ci pare del tutto condivisibile.
SUBINGRESSI E TRASFERIMENTI
Adeguandosi alle procedure abbastanza “confuse” della Bersani, le indicazioni regionali hanno stabilito che subingressi e trasferimenti non richiedano una nuova autorizzazione, ma siano assoggettati a semplice comunicazione. Il trasferimento può avvenire se entro 30 giorni il Comune non comunica la presenza di cause ostative. A trasferimento effettuato il comune procede alla voltura dell’autorizzazione con l’indicazione del nuovo indirizzo. Per i subingressi valgono le stesse norme dei negozi. Le autorizzazioni non esclusive non possono essere cedute in proprietà separatamente dall’attività principale, ma possono essere date in gestione separatamente dall’attività principale, purché siano mantenute negli stessi locali.
PIANI DI LOCALIZZAZIONE E CRITERI DI AUTORIZZAZIONE
La norma regionale non innova rispetto a quella nazionale (estremamente generica), ma detta una serie di criteri per la redazione dei piani. Per quanto attiene ai criteri per la rivendita non esclusiva, la Regione ha previsto che le stesse possano essere definite anche nell’ambito dei piani di localizzazione. Sia che vengano emanate autonomamente o all’interno del piano, i comuni hanno una certa autonomia nel fissare i relativi contenuti, che possono comunque comprendere o meno dei limiti numerici. Nel caso venga fissato un limite numerico alle autorizzazioni non esclusive, almeno il 20% della disponibilità va riservato ai distributori di carburanti.
|
|
|
|
alla Richiesta di servizi  |
|
| |
| |
|