Decreto Bersani
Torna
LE NUOVE NORME SULLA CONCORRENZA:
CHE IL MEDIO EVO STIA FINENDO DAVVERO?

Il grande Bersani ha colpito ancora.

E con il suo solito stile: parole poche, fatti tanti. Con un blitz che ricorda quello del 1998 sulla riforma del commercio, è stato messo a punto un pacchetto di norme sulla concorrenza e i diritti dei consumatori che spezzano una marea di lacci e laccioli con i quali non tanto la burocrazia e la pubblica amministrazione, quanto le vecchie corporazioni e taluni poteri forti tenevano ingessato gran parte del nostro sistema produttivo e dei servizi.

L’intervento consiste in un pacchetto articolato di disposizioni di vario genere, la cui portata va ancora analizzata in dettaglio ma che, a giudicare dalle contrastanti reazioni politiche, ha certamente colto nel segno, disarticolando un groviglio di disposizioni, di cui gran parte dei cittadini neppure sospettavano l’esistenza, che garantivano i privilegi e la pigrizia di taluni gruppi limitati di operatori (indirettamente danneggiando anche loro, scoraggiandone la crescita e l’ammodernamento) e finivano a gravare sul bilancio medio di una famiglia ben più di qualche punto percentuale di ritocco nelle imposte.

Il decreto legge (233 del 4 luglio, è stato convertito, con parecchie modifiche, nel giro di un mese. La legge di conversione (L. 248 del 4 agosto ’06) ed il testo coordinato sono stati pubblicati nel s.o. n° 183 alla G.U. n° 248 dell’11 agosto. Detto testo è scaricabile dal nostro sito.

Decreto-legge Convertito

Contiene: Disposizioni di tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali Regole di concorrenza nel settore della distribuzione commerciale Liberalizzazione della produzione di pane Interventi nel campo dei farmaci Modifica della normativa sulle licenze e il servizio di taxi Passaggi di proprietà di beni mobili registrati Clausole anticoncorrenziali in tema di rc-auto Sistema informativo dei prezzi dei prodotti agro-alimentari Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari Soppressione di commissioni Disposizioni in materia di trasporto locale e di circolazione dei veicoli Integrazione dei poteri dell’Antitrust .

Nuove norme di sicurezza sui cantieri edili. Norme di natura fiscale e tributari. Interventi di sostegno alla famiglia. Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

 Disegno di legge delega

Riforma dei servizi pubblici locali. Norme per la tutela degli utenti dei servizi pubblici locali

Disegno di legge

Introduzione dell’azione risarcitoria a tutela dei consumatori

Schema di decreto legislativo

Trasparenza delle tariffe assicurative per la rc-auto

Decreto del Presidente della Repubblica

Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.

Riportiamo gli argomenti del decreto legge, come risultante dalla conversione che più direttamente toccano gli interessi professionali dei nostri lettori abituali. La fonte delle informazioni è il contenuto divulgato dal Sito del Governo.

LIBERE PROFESSIONI (Art.2)

1) per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra le parti e legate al risultato della prestazione: con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

 EFFETTI:

  • RIDUZIONE DELLE PARCELLE
  • MAGGIORE EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI OFFERTE

2) i liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità. ora anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può ‘selezionare’ il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze:

con una norma del decreto legge si abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.

 EFFETTI:

  • L’UTENTE AVRÀ MAGGIORI INFORMAZIONI A SUA DISPOSIZIONE E QUINDI PIÙ POSSIBILITÀ DI COMPARAZIONE E DI SCELTA
  • IL CONSUMATORE AVRÀ ANCHE PIÙ CAPACITÀ CONTRATTUALE

3) l’utente potrà rivolgersi a società multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…): con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità;

 EFFETTI:

  • SI APRE LA POSSIBILITÀ DI CREARE STUDI ITALIANI PIÙ COMPETITIVI A LIVELLO INTERNAZIONALE
  • AUMENTA L’OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI A BENEFICIO DELL’UTENTE

N.B: Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni cui si fa riferimento devono essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007. In mancanza di tale adeguamento, a decorrere dalla predetta data, sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.

 

CONCORRENZA E COMMERCIO (Art.3)  

 

OFFERTE PROMOZIONALI VALIDE PER TUTTO IL PAESE
NIENTE OBBLIGO DI RISPETTARE DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI
STOP A REQUISITI PROFESSIONALI PER APRIRE NEGOZI CON ECCEZIONE PER BAR E RISTORANTI ED ESERCIZI ALIMENTARI
LIBERTA’DI ASSORTIMENTO MERCEOLOGICO
(fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare)

 Si individuano i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale relativi al diritto di svolgere sul territorio italiano le attività economiche di distribuzione commerciale, comprese la somministrazione di alimenti e bevande. Questi principi fondamentali sono fissati per garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato.

A questo scopo, per garantire l’uniformità delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all’esercizio su tutto il territorio nazionale,

1) si eliminano i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare.

2) si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro (norma ritenuta dalla dottrina fortemente restrittiva della concorrenza) ai fini della concessione dell’autorizzazione all’apertura di una determinata attività commerciale;

3) scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori; (salva la distinzione tra alimentari e non)

4) si eliminano i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica segnalazione dell’Antitrust riguardo alla regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione Siciliana. La regione Sicilia, infatti, ha stabilito che grandi catene di distribuzione non possono superare una certa quota di mercato.

5) si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.

6) si stabilisce che non si potrà vietare ai piccoli esercizi commerciali di vendere prodotti di gastronomia per il consumo sul posto, con esclusione del servizio al tavolo.

N.B.: In fase di conversone è stato precisato che queste norme si applicano solo alle attività commerciali come definite dal D. LGS 114/98, ossia al commercio vero e proprio, e ai pubblici esercizi di somministrazione. Non si applicano alle edicole e ai distributori di carburante, né ad attività particolari, come le sale gioco e scommesse, per le quali lo stesso decreto ha introdotto criteri distanziometrici


PANE (Art.4)

NIENTE PIU’ LIMITI ALLA PRODUZIONE DI PANE E AL NUMERO DI PANIFICI

con un norma del decreto legge viene abrogata la legge del 1956 che poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni e prevedeva, inoltre, un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio.

L’unico settore produttivo che ancora presentava barriere all’entrata sarà completamente liberalizzato. Da adesso in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.


In sede di conversione sono stati introdotti criteri qualitativi per individuare e differenziare le attività di “panificio”da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane. Di tale titolo non potranno fregiarsi le semplici rivendite o i reparti dei supermercati che effettuano solo la fase finale di cottura del pane surgelato . A tale scopo viene anche introdotta la distinzione tra “PANE FRESCO” e “PANE CONSERVATO”.

 EFFETTI:

  • PIU’ CONCORRENZA
  • PIU’ INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
  • PIU’ POSSIBILITA’ DI SCELTA PER IL CONSUMATORE

 FARMACI (Art. 5)


VENDITA DEI FARMACI DA BANCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
LIBERTA’ DI SCONTO
FARMACISTA TITOLARE DI PIU’ FARMACIE
OLTRE IL PRINCIPIO EREDITARIO


1) i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali: ( non solo nei supermercati)

con una norma del decreto legge si prevede che la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

EFFETTI:

  • IL CONSUMATORE POTRÀ ACQUISTARE I FARMACI DA BANCO AGEVOLMENTE PRESSO DRUGSTORE E SUPERMERCATI
  • MAGGIORI SBOCCHI OCCUPAZIONALI PER I FARMACISTI LAUREATI E ISCRITTI ALL’ORDINE MA DISOCCUPATI

2) libertà di sconto sui farmaci:

con una norma del decreto legge si prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Viene abolito così il tetto massimo di sconto del 20% introdotto dal precedente governo.

N.B.: i farmaci da banco rappresentano il 10% di tutti i medicinali venduti.


 EFFETTI:

  • PIU’ CONCORRENZA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI PREZZI

3) scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del Ssn): con una norma del decreto legge si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista.

 
EFFETTI:

  • SI ELIMINANO LE RIGIDITÀ DI MERCATO EVITANDO COSÌ L’ACCUMULO DI SCORTE CHE OSTACOLEREBBERO UNA POLITICA COMMERCIALE CONCORRENZIALE IN GRADO DI CONTENERE I PREZZI

4) il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Viene, infine, eliminata l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio.

N.B.: La Ue ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie. All’Italia viene contestato il divieto sull’acquisizione di farmacie da parte di società attive nella distribuzione all’ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti.


 EFFETTI:

  • RAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO (ED ECONOMIE DI SCALA) A VANTAGGIO DEGLI UTENTI IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI PREZZI

5) SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO EREDITARIO:

con una norma del decreto legge viene abrogata la previsione legislativa che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.

 

TAXI (Art.6)

ORA I COMUNI HANNO GLI STRUMENTI PER POTENZIARE SERVIZIO PUBBLICO DEI TAXI

Con una norma del decreto legge si prevedeva che, fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.

I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo Comune che mantengono una sola licenza. I Comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.

N.B: Questa norma, in seguito al dialogo aperto con la categoria, è stata modificata e ulteriormente potenziata. Ora prevede:

1) Concorsi straordinari per il rilascio di nuove licenze a titolo gratuito o oneroso con criteri selettivi di valutazione automatica e conclusione della procedura in tempi rapidi.

2) Turnazioni giornaliere integrative in aggiunta a quelle ordinarie, con assunzione di sostituti alla guida o collaboratori e con forme di controllo del Comune sul servizio svolto.

3) Titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per eventi straordinari o per periodi di prevedibile incremento della domanda.

4) Utilizzo, in via sperimentale, di veicoli sostitutivi e aggiuntivi (doppio veicolo) a quelli attuali per svolgere servizi diretti a particolari categorie di utenti, avvalendosi di sostituti alla guida o di collaboratori. Questa attività sarà svolta in prevalenza da cooperative e consorzi di taxi.

5) Servizi sperimentali e innovativi a favore dell’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziate, svolti in prevalenza da  cooperative e consorzi di taxi. (Es: servizi a chiamata per i pensionati, per le scuole, per gli alberghi).

6) Tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti (Es. da aeroporti o stazioni ferroviarie).

7) Comitato di monitoraggio composto da funzionari comunali, rappresentanti della categoria, dei radiotaxi e rappresentanti degli utenti per regolare le migliori modalità di svolgimento del servizio e adeguarlo alla domanda effettiva.

 EFFETTI:

  • MAGGIORE OFFERTA
  • IMPULSO ALL’OCCUPAZIONE
  • PIU’ SERVIZI PER IL TURISMO

 

PASSAGGI DI PROPRIETA’ (Art.7)


SCOMPARE L’OBBLIGO DI INTERVENTO DEL NOTAIO PER I PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTRATI (AUTO, MOTORINI, BARCHE ECC.)

 

Con una norma del decreto legge si prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

EFFETTI:

  • RIDUZIONE DEI COSTI
  • SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

 

RC AUTO (Art.8)

ASCE L’AGENTE PLURIMANDATARIO

Clausole anticoncorrenziali: sono nulli gli accordi tra compagnie di assicurazioni ed agenti  per la vendita in esclusiva  delle polizze Rc auto. Si tratta di accordi ritenuti restrittivi  della concorrenza ai danni degli interessi dei consumatori. In altre parole l’agente monomandatario diventa un agente plurimandatario in grado di offrire ai propri clienti un maggiore assortimento di polizze e di orientarli verso quelle più adeguate al proprio profilo.

Con una norma del decreto legge si prevede che d’ora in avanti i rapporti di agenzia non potranno essere basati sull’obbligo a vendere polizze di una sola compagnia e non potranno prevedere la fissazione di prezzi minimi praticabili ai consumatori. In sostanza l’agente plurimandatario non solo potrà vendere all’automobilista una polizza di qualunque compagnia di assicurazioni di cui è mandatario, ma potrà anche liberamente praticare lo sconto ai propri clienti.

L’agente plurimandatario sarà tenuto ad offrire al cliente una comparazione tra le varie offerte e ad informarlo sull’entità delle provvigioni che le imprese di assicurazione gli riconoscono.Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.

 

EFFETTI DELLE CLAUSOLE ANTICONCORRRENZIALI

  • AUMENTO DELLA POSSIBILITA’ DI SCELTA E DI COMPARAZIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE
  • PIU’ CONCORRENZA
  • RIDUZIONE DEI PREZZI DELLE POLIZZE

 

PREZZI (Art.9)

 

MONITORAGGIO DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI AL SERVIZIO DEL CITTADINO

- con una norma del decreto legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con il dicastero delle Politiche Agricole, mette a disposizione di Regioni e Comuni programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari al fine di rendere pubbliche le variazioni di prezzo.

EFFETTI:

  • PIÙ TRASPARENZA CHE SIGNIFICA PIÙ CONSAPEVOLEZZA
  • MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA
  • LOTTA ALLA SPECULAZIONE  

 

 CONTI CORRENTI (Art.10)

TUTELA DEI CORRENTISTI E DELLA LORO LIBERTA’ DI SCELTA
NESSUNA SPESA PER LA CHIUSURA DEL CONTO

 

Con una norma del decreto legge si prevedeva che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali doveva essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Questo per evitare che l’aumento delle spese di conto corrente producesse effetti 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore).

Con la disposizione approvata dal Parlamento si è fatto poi un ulteriore passo in avanti stabilendo che, in ogni caso, si può chiudere il conto corrente bancario senza penalità, né spese di chiusura.

Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a  modifiche del tasso di riferimento della Bce si applicano sia sui tassi debitori sia su quelli creditori con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

EFFETTI:

  • AUMENTA LA TRASPARENZA
  • CRESCE LA LIBERTA DEL CORRENTISTA
  • STIMOLA LA CONCORRENZA TRA LE BANCHE

 

 COMMISSIONI CONSULTIVE (Art.11)

SOPPRESSIONE DI COMMISSIONI CHE ALLUNGANO TEMPI BUROCRATICI
CHI GIUDICA NON PUO’ ESSERE PARTE IN CAUSA

1) Molte commissioni consultive intervengono in procedimenti amministrativi appesantendo il loro iter. Ne fanno parte, inoltre, rappresentanti di categoria che possono condizionarne il giudizio. Per questa ragione con una norma del decreto legge si prevede la soppressione delle commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio; delle commissioni presso le Camere di Commercio per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva commissione ministeriale di secondo grado per l’esame di ricorsi; della commissione camerale per l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi.

Esempio: Il comune non dovrà più attendere il parere della commissione ad hoc per dare il proprio via libera o il proprio diniego per rilasciare la licenza per aprire bar o ristoranti.

2) Vengono poi esclusi dalla composizione della commissione d’esame che deve valutare l’idoneità dei mediatori immobiliari, quelli ancora in attività.

 NB: Le Commissioni a cui si fa riferimento sono quelle relative ai pubblici esercizi (bar e ristoranti) operanti nelle Regioni che non hanno ancora esercitato la propria competenza esclusiva in materia.

 

EFFETTI:

  • TRASPARENZA E SNELLIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
  • RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI

 

 

TRASPORTO LOCALE (Art.12)   

 

UN SERVIZIO PUBBLICO PIU’ EFFICIENTE PER IL CITTADINO E UNA
CIRCOLAZIONE PIU’ SICURA

 - Fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali. Per i nuovi soggetti resta esclusa ogni forma di sussidio pubblico. I comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque tenuti a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito.

- a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, le Regioni e gli Enti locali potranno disciplinare l’accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, prevedendo, ad esempio, le modalità e gli eventuali divieti per la sosta ed anche per la fermata, in particolare dei veicoli di maggiori dimensioni, per la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti o più ingombranti (o più onerosi per la sede stradale) in determinate aree centrali, nonché per l’accesso dei veicoli, in particolari condizioni di traffico o di inquinamento, anche in relazione all’impatto sull’inquinamento e sul traffico ed al numero di persone trasportate da ciascun veicolo.

- Viene, altresì, previsto che gli enti locali possano istituire zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie, al fine di arginare i pericoli e gli intralci alla circolazione derivanti dalle frequenti fermate, anche in doppia o tripla fila, che spesso caratterizzano le aree centrali e periferiche delle città, anche utilizzando mezzi di rilevazione fotografici e telematici.

 

EFFETTI:

  • AUMENTA LA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO
  • CRESCE IL NUMERO DI UTENTI
  • MAGGIORE TUTELA AMBIENTALE
  • MIGLIORI CONDIZIONI DEL TRAFFICO

   

ANTITRUST (art.14)

INTERVENTO PIU’ INCISIVO PER L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

Con una norma del decreto legge viene rafforzato il ruolo e il raggio d’azione dell’Antitrust introducendo nuove norme alla sua legge istitutiva (L.287 del ‘90) in linea con il nuovo regolamento comunitario della concorrenza. Il rafforzamento viene perseguito attraverso 3 azioni previste da norme del decreto legge: misure cautelari; impegno dell’impresa a rimuovere prima della condanna l’infrazione; riduzione o soppressione della sanzione in caso di collaborazione.

1) Misure cautelari: si prevede che nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Antitrust possa adottare misure applicabili per un determinato periodo ed eventualmente rinnovabili. In caso di inadempimento da parte dell’impresa, l’Autorità può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie fino al 3% del fatturato.

2) In caso di impegno da parte dell’impresa a rimuovere comportamenti anticoncorrenziali, l’Autorità, senza accertare l’illecito, può far cessare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni assunti dall’impresa. In caso, però, di mancato rispetto di tali impegni, l’Antitrust può erogare una sanzione fino al 10% del fatturato e riaprire d’ufficio il procedimento se si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti ed, infine, se la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

3) L’Autorità definisce i casi in cui le imprese che collaborano nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza possano beneficiare di uno sconto sulla sanzione amministrativa e pecuniaria.

 

EFFETTI 

  • I COMPORTAMENTI DEGLI ATTORI SUL MERCATO DIVENTERANNO PIÙ CONCORRENZIALI
  •  L’AUTORITA’ POTRÀ AGIRE CON MAGGIORE TEMPESTIVITÀ

 

Il Decreto contiene una vasta serie di altri provvedimenti in vari settori, che non illustriamo in quanto di interesse meno specifico e diretto per i nostri lettori abituali. Rimandiamo comunque ad una lettura del testo del decreto converito, ed alle ulteriori informazioni che saranno fornite nel CORSO del 27 settembre 2006.

 

Link Utili

Vai
Temi

Rc Auto